CONSULTA DEGLI STUDENTI

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Studenti

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REGOLAMENTO

ART. 1 Costituzione e finalità'

La Consulta Provinciale degli studenti è composta da due rappresentanti degli studenti per ciascuna scuola secondaria superiore della provincia, eletti con le stesse modalità dei rappresentanti degli studenti nei Consigli d'Istituto.

ART.2

La Consulta Provinciale ha lo scopo di:
assicurare il più ampio confronto tra gli studenti di tutti gli Istituti d'istruzione secondaria superiore della Provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative studentesche che superino le dimensioni del singolo Istituto
formulare proposte ed esprimere pareri al provveditorato e agli Enti Locali competenti circa le attività e le nuove normative relative alle scuole superiori
promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e qualificazione professionale che si propongano il progresso democratico della società
rappresentare di fronte alle Istituzioni gli studenti della provincia di Como

ART.3

La Consulta è convocata per la prima seduta annuale dal Dirigente scolastico provinciale o dal Presidente uscente entro e non oltre venti giorni dall'elezione dei rappresentanti di ogni singolo Istituto. La data delle convocazioni successive viene possibilmente scelta alla fine di ogni seduta; in alternativa è decisa dal Presidente della Consulta.
La Consulta fissa un orario di chiusura dei lavori stabilito per le 17,30; se in quell'ora non si è esaurito ogni punto all'ordine del giorno la Consulta stabilisce in quella sede una data di aggiornamento.
La Consulta deve essere convocata in orari non coincidenti con quelli delle lezioni; solo in casi straordinari e con le autorizzazioni necessarie la Consulta può essere convocata in orario scolastico.
Le sedute della Consulta sono aperte al pubblico fatta eccezione per argomenti di particolare importanza e/o riservatezza per i quali è ammesso solo pubblico studentesco. Il pubblico, composto da uditori non aventi diritti di voto, deve mantenere un comportamento corretto che non sia d'ostacolo o d'impedimento al normale e tranquillo svolgimento della seduta. Il presidente, in caso di necessità, può ordinare l'allontanamento del pubblico o, se è il caso, sospendere la seduta.

ART. 4 Presidente

Il presidente della Consulta viene eletto a maggioranza semplice e ha le seguenti funzioni:
rappresenta la consulta e ne coordina i poteri e le attività
convoca la Consulta e ne modera le sedute; ha il potere di regolamentare i lavori e di decidere, a inizio seduta, la durata e le modalità d'intervento di ogni singolo membro, sui vari argomenti posti all'ordine del giorno; deve consentire l'equa distribuzione, tra le persone che devono parlare, del tempo a disposizione
emana decisioni e regolamenti della Consulta
può sospendere le sedute della Consulta
presiede la Giunta della Consulta
nomina il Presidente di ogni commissione
autorizza la presentazione dei lavori delle commissioni
in ogni votazione della Consulta, in caso di parità, il suo voto vale doppio

ART. 5 Vicepresidente

Viene eletto a maggioranza semplice tra i membri della Consulta; ha il compito di supportare le azioni del presidente e di sostituirli, assumendo tutte le sue funzioni, in caso di sua assenza.

ART. 6 Segretario

Viene eletto a maggioranza semplice.
Nelle sedute della Consulta ha la funzione di verbalizzante.
E' il curatore dell'archivio della Consulta.
Ha il compito di mantenere i contatti con i membri della Consulta.

ART. 7 Giunta

Deve essere eletta nelle prime due sedute della Consulta ed è composta di diritto: dal presidente, vicepresidente, segretario e da altri cinque membri eletti a maggioranza assoluta, possibilmente non appartenenti allo stesso istituto scolastico.
E' l'organo esecutivo della Consulta; si deve riunire obbligatoriamente una volta al mese.
In caso di particolare urgenza, per abbreviare e snellire i tempi di lavoro la giunta può assumere le funzioni dell'intera Consulta.
I membri della giunta possono partecipare alle assemblee di tutte le commissioni, anche non facendone parte; in questo caso hanno diritto di parola ma non di voto.
La giunta ha il compito di valutare e segnalare alla Consulta eventuali mancanze dei suoi membri, nell'adempimento dei loro doveri.

ART. 8 Commissioni

Hanno la funzione di discutere e studiare particolari argomenti per facilitare il lavoro della Consulta. Sono costituite dai membri della Consulta che volontariamente ne entrano a far parte. Possono far parte delle commissioni anche persone non facenti parte della Consulta, in numero non superiore a tre e previo consenso della Consulta stessa.
Per ogni commissione viene nominato un presidente, un vicepresidente e un segretario.
Il presidente di commissione viene eletto dalla Consulta, ha il compito di convocare le sedute della commissione, di assicurarne l'ordinato svolgimento e di esporre alla Consulta il lavoro svolto.
Vicepresidente e segretario vengono eletti nella prima seduta della commissione dai membri della stessa.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza, il segretario comunica le date delle sedute ai membri della commissione e redige il verbale.
Il verbale del lavoro di ogni commissione va inserito nel verbale della Consulta a titolo di inserto di commissione.

ART. 9 Validità sedute e deliberazioni

Le sedute sono valide in presenza di un minimo della metà più uno dei membri. In caso di assenza contemporanea del presidente, del vicepresidente, a inizio seduta deve essere eletto un presidente con funzioni temporanee.
Le votazioni avvengono per alzata di mano; la scelta delle modalità di votazione deve avvenire prima della votazione stessa.
Gli esiti di ogni seduta devono essere verbalizzati.

Votazioni documenti delle commissioni
La Consulta può proporre emendamenti ai documenti esposti dalle commissioni, e successivamente li vota a maggioranza semplice.

ART. 10 Convocazioni

L 'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, sarà inviato ai componenti della Consulta, tramite fax o e-mail direttamente alla scuola di appartenenza, con preavviso di almeno cinque giorni per le convocazioni ordinarie e quarantotto ore per quelle urgenti.
I fax o le e-mail di convocazione devono riportare gli argomenti all'O.d.G., stabiliti dal presidente, l'ora, il giorno, la sede e l'eventuale motivo di urgenza.

ART. 11 Diritti e doveri dei membri della consulta

Ogni membro della Consulta rappresenta questa, in primo luogo, nel proprio istituto, e successivamente in tutte le manifestazioni studentesche.
Ha il dovere di frequentare le sedute della Consulta e di tener fede all'impegno preso fino alla fine dell'anno scolastico, dopo tre assenze ingiustificate la giunta della Consulta rimette il suo mandato al Comitato studentesco dell'Istituto di cui è rappresentante.
Ha diritto di parola e di voto e può presentare alla Consulta petizioni ed emendamenti riguardo il lavoro svolto dalla giunta o dalle commissioni.
Può richiedere al presidente la convocazione straordinaria della consulta specificando i motivi della sua richiesta.
Può far parte di tutte le commissioni.
Ha il dovere di mantenere nel migliore die modi gli spazi materiali a lui concessi e di tenere un comportamento educato nelle sedute della Consulta e in qualsiasi altra occasione di rappresentanza cui è chiamato a partecipare.

ART. 12 Sede

La Consulta a inizio anno scolastico stabilisce, verificando con l'Ufficio scolastico provinciale le disponibilità di strutture, una propria sede.
Le modalità di accesso e di utilizzo della sede sono da stabilire annualmente in base alle disponibilità dei proprietari del locale o di chi lo ha in gestione e deve essere stilato un regolamento di utilizzo della sede.

ART. 13 Disposizioni varie

Il Dirigente scolastico provinciale, il Responsabile dell'Ufficio Educazione alla Salute, il Coordinatore delle attività didattiche dell'Ufficio scolastico e l'Assessore provinciale alla Pubblica Istruzione o i loro delegati , nelle sedute della Consulta hanno diritto di parola.