REGOLAMENTO
ART. 1 Costituzione e finalità'
La Consulta Provinciale degli studenti è composta da due rappresentanti degli studenti per ciascuna scuola secondaria superiore della provincia, eletti con le stesse modalità dei rappresentanti degli studenti nei Consigli d'Istituto.
ART.2
La Consulta Provinciale ha lo scopo di:
assicurare il più ampio confronto tra gli studenti di tutti gli Istituti
d'istruzione secondaria superiore della Provincia, anche al fine di ottimizzare
ed integrare in rete le iniziative studentesche che superino le dimensioni
del singolo Istituto
formulare proposte ed esprimere pareri al provveditorato e agli Enti Locali
competenti circa le attività e le nuove normative relative alle scuole
superiori
promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e qualificazione professionale
che si propongano il progresso democratico della società
rappresentare di fronte alle Istituzioni gli studenti della provincia di
Como
ART.3
La Consulta è convocata per la prima seduta annuale
dal Dirigente scolastico provinciale o dal Presidente uscente entro e non
oltre venti giorni dall'elezione dei rappresentanti di ogni singolo Istituto.
La data delle convocazioni successive viene possibilmente scelta alla fine
di ogni seduta; in alternativa è decisa dal Presidente della Consulta.
La Consulta fissa un orario di chiusura dei lavori stabilito per le 17,30;
se in quell'ora non si è esaurito ogni punto all'ordine del giorno
la Consulta stabilisce in quella sede una data di aggiornamento.
La Consulta deve essere convocata in orari non coincidenti con quelli delle
lezioni; solo in casi straordinari e con le autorizzazioni necessarie la
Consulta può essere convocata in orario scolastico.
Le sedute della Consulta sono aperte al pubblico fatta eccezione per argomenti
di particolare importanza e/o riservatezza per i quali è ammesso
solo pubblico studentesco. Il pubblico, composto da uditori non aventi diritti
di voto, deve mantenere un comportamento corretto che non sia d'ostacolo
o d'impedimento al normale e tranquillo svolgimento della seduta. Il presidente,
in caso di necessità, può ordinare l'allontanamento del pubblico
o, se è il caso, sospendere la seduta.
ART. 4 Presidente
Il presidente della Consulta viene eletto a maggioranza semplice
e ha le seguenti funzioni:
rappresenta la consulta e ne coordina i poteri e le attività
convoca la Consulta e ne modera le sedute; ha il potere di regolamentare
i lavori e di decidere, a inizio seduta, la durata e le modalità
d'intervento di ogni singolo membro, sui vari argomenti posti all'ordine
del giorno; deve consentire l'equa distribuzione, tra le persone che devono
parlare, del tempo a disposizione
emana decisioni e regolamenti della Consulta
può sospendere le sedute della Consulta
presiede la Giunta della Consulta
nomina il Presidente di ogni commissione
autorizza la presentazione dei lavori delle commissioni
in ogni votazione della Consulta, in caso di parità, il suo voto
vale doppio
ART. 5 Vicepresidente
Viene eletto a maggioranza semplice tra i membri della Consulta; ha il compito di supportare le azioni del presidente e di sostituirli, assumendo tutte le sue funzioni, in caso di sua assenza.
ART. 6 Segretario
Viene eletto a maggioranza semplice.
Nelle sedute della Consulta ha la funzione di verbalizzante.
E' il curatore dell'archivio della Consulta.
Ha il compito di mantenere i contatti con i membri della Consulta.
ART. 7 Giunta
Deve essere eletta nelle prime due sedute della Consulta
ed è composta di diritto: dal presidente, vicepresidente, segretario
e da altri cinque membri eletti a maggioranza assoluta, possibilmente non
appartenenti allo stesso istituto scolastico.
E' l'organo esecutivo della Consulta; si deve riunire obbligatoriamente
una volta al mese.
In caso di particolare urgenza, per abbreviare e snellire i tempi di lavoro
la giunta può assumere le funzioni dell'intera Consulta.
I membri della giunta possono partecipare alle assemblee di tutte le commissioni,
anche non facendone parte; in questo caso hanno diritto di parola ma non
di voto.
La giunta ha il compito di valutare e segnalare alla Consulta eventuali
mancanze dei suoi membri, nell'adempimento dei loro doveri.
ART. 8 Commissioni
Hanno la funzione di discutere e studiare particolari argomenti
per facilitare il lavoro della Consulta. Sono costituite dai membri della
Consulta che volontariamente ne entrano a far parte. Possono far parte delle
commissioni anche persone non facenti parte della Consulta, in numero non
superiore a tre e previo consenso della Consulta stessa.
Per ogni commissione viene nominato un presidente, un vicepresidente e un
segretario.
Il presidente di commissione viene eletto dalla Consulta, ha il compito
di convocare le sedute della commissione, di assicurarne l'ordinato svolgimento
e di esporre alla Consulta il lavoro svolto.
Vicepresidente e segretario vengono eletti nella prima seduta della commissione
dai membri della stessa.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza, il segretario
comunica le date delle sedute ai membri della commissione e redige il verbale.
Il verbale del lavoro di ogni commissione va inserito nel verbale della
Consulta a titolo di inserto di commissione.
ART. 9 Validità sedute e deliberazioni
Le sedute sono valide in presenza di un minimo della metà
più uno dei membri. In caso di assenza contemporanea del presidente,
del vicepresidente, a inizio seduta deve essere eletto un presidente con
funzioni temporanee.
Le votazioni avvengono per alzata di mano; la scelta delle modalità
di votazione deve avvenire prima della votazione stessa.
Gli esiti di ogni seduta devono essere verbalizzati.
Votazioni documenti delle commissioni
La Consulta può proporre emendamenti ai documenti esposti dalle commissioni,
e successivamente li vota a maggioranza semplice.
ART. 10 Convocazioni
L 'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno,
sarà inviato ai componenti della Consulta, tramite fax o e-mail direttamente
alla scuola di appartenenza, con preavviso di almeno cinque giorni per le
convocazioni ordinarie e quarantotto ore per quelle urgenti.
I fax o le e-mail di convocazione devono riportare gli argomenti all'O.d.G.,
stabiliti dal presidente, l'ora, il giorno, la sede e l'eventuale motivo
di urgenza.
ART. 11 Diritti e doveri dei membri della consulta
Ogni membro della Consulta rappresenta questa, in primo luogo,
nel proprio istituto, e successivamente in tutte le manifestazioni studentesche.
Ha il dovere di frequentare le sedute della Consulta e di tener fede all'impegno
preso fino alla fine dell'anno scolastico, dopo tre assenze ingiustificate
la giunta della Consulta rimette il suo mandato al Comitato studentesco
dell'Istituto di cui è rappresentante.
Ha diritto di parola e di voto e può presentare alla Consulta petizioni
ed emendamenti riguardo il lavoro svolto dalla giunta o dalle commissioni.
Può richiedere al presidente la convocazione straordinaria della
consulta specificando i motivi della sua richiesta.
Può far parte di tutte le commissioni.
Ha il dovere di mantenere nel migliore die modi gli spazi materiali a lui
concessi e di tenere un comportamento educato nelle sedute della Consulta
e in qualsiasi altra occasione di rappresentanza cui è chiamato a
partecipare.
ART. 12 Sede
La Consulta a inizio anno scolastico stabilisce, verificando
con l'Ufficio scolastico provinciale le disponibilità di strutture,
una propria sede.
Le modalità di accesso e di utilizzo della sede sono da stabilire
annualmente in base alle disponibilità dei proprietari del locale
o di chi lo ha in gestione e deve essere stilato un regolamento di utilizzo
della sede.
ART. 13 Disposizioni varie
Il Dirigente scolastico provinciale, il Responsabile dell'Ufficio Educazione alla Salute, il Coordinatore delle attività didattiche dell'Ufficio scolastico e l'Assessore provinciale alla Pubblica Istruzione o i loro delegati , nelle sedute della Consulta hanno diritto di parola.