COSA SAPERE
Ogni CPS si dota di un proprio regolamento e si riunisce
con frequenza regolare. Le funzioni delle consulte sono:
assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole
superiori;
ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari;
formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto;
stipulare accordi con gli enti locali, la regione e le associazioni, le
organizzazioni del mondo del lavoro;
formulare proposte ed esprimere pareri al provveditorato, agli enti locali
competenti e agli organi collegiali territoriali;
progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere nazionale;
designare due studenti all'interno dell'organo provinciale di garanzia istituito
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (art.5, comma 4).
La CPS elegge al suo interno un presidente e si divide in commissioni tematiche
o territoriali. I 103 presidenti delle consulte si riuniscono periodicamente
in conferenza nazionale, dove hanno l'opportunità di scambiarsi informazioni,
d'ideare progetti integrati, di discutere dei problemi comuni delle CPS
e di confrontarsi con il ministro della Pubblica istruzione formulando pareri
e proposte.
Ogni anno, inoltre, una piccola delegazione di ogni consulta partecipa ad
un convegno di tre giorni, organizzato a turno da una consulta, durante
il quale elabora dei documenti programmatici che vengono presentati al ministro
e a tutte le consulte.
Dopo quattro anni di lavoro le consulte hanno realizzato numerose attività.
Numerosi pareri delle CPS sono stati accolti dal ministero, ad esempio su:
lo Statuto delle studentesse e degli studenti, le modifiche del D.P.R. 567/96,
l'autonomia scolastica, le modifiche degli organi collegiali e il progetto
di rappresentanza studentesca nazionale.
Scheda esplicativa D.P.R. 567/96 come modificato e integrato dal D.P.R. 156/99
Il D.P.R. 567/96 è il regolamento che disciplina la
materia oggetto della direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione,
n. 133 del 3 aprile 1996. In esso sono contenute le norme che regolano le
iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni
scolastiche. Le innovazioni più importanti riguardano:
Iniziative complementari. Si inseriscono negli obiettivi formativi delle
scuole. La partecipazione alle relative attività può essere
tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva
dello studente. (art.1)
Attività integrative. Sono finalizzate ad offrire occasioni extracurricolari
per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo
del tempo libero. (art.1)
"Scuole aperte". Gli istituti devono predisporre almeno un locale
attrezzato quale ritrovo dei giovani dopo la fine delle lezioni, al pomeriggio,
durante i giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva. (art.2)
Scuola e territorio. Gli istituti devono favorire tutte le attività
che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale,
sociale e civile del territorio. Le collaborazioni per attività educative,
culturali, ricreative e sportive possono essere realizzate con associazioni,
regioni, enti locali, enti pubblici, enti e soggetti privati. (art.3)
Ruolo del comitato studentesco. Le iniziative previste da questo regolamento,
compreso l'impiego delle risorse finanziarie necessarie, sono proposte dal
comitato studentesco o da almeno 20 studenti o da associazioni studentesche
e deliberate dal consiglio d'istituto. Il comitato studentesco gestisce
la realizzazione delle attività; deve dotarsi di un regolamento interno
e può: dividersi in commissioni, esprimere un gruppo di gestione,
elaborare un piano di gestione delle iniziative e realizzare attività
di autofinanziamento. (art.4)
Convenzioni. Si possono stipulare convenzioni per la realizzazione delle
attività non gestite direttamente dalla scuola. Anche le associazioni
studentesche possono fare convenzioni con le scuole. (art.5)
Consulta provinciale degli studenti. Composta da due studenti per istituto
in ogni provincia, ha il compito di assicurare il più ampio confronto
fra gli studenti, ottimizzare ed integrare in rete le attività integrative
e complementari e formulare proposte di intervento che superino la dimensione
del singolo istituto. (Art.6)
Giornata nazionale dell'arte e della creatività studentesca. Indetta
negli ultimi tre anni dal ministro sulla base dell'art.7, comma 2, è,
di fatto, divenuto un appuntamento annuale fisso durante il quale le scuole
sono aperte al pubblico e gli studenti organizzano manifestazioni e iniziative
ed espongono lavori, anche nelle vie e nelle piazze, per sottolineare il
valore dell'attività educativa e formativa attraverso la libera espressione
dell'arte e della loro creatività.
Le modifiche si sono rese necessarie per risolvere alcuni problemi di organizzazione
e per rendere più omogeneo il livello qualitativo nazionale. Esse
riguardano:
Il superamento delle attività extrascolastiche. Tutte le attività
organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi
diventano proprie della scuola. Tant'è che uno degli effetti che
ciò comporta è la copertura assicurativa INAIL per conto dello
Stato. (integrazione all'art.1)
La possibilità di utilizzare docenti per finalità di sostegno
alle iniziative previste dal D.P.R. 567/96 e a quelle ad esso collegate.
(integrazione all'art. 4)
Le consulte provinciali degli studenti. I rappresentanti sono eletti, entro
il 31 ottobre di ogni anno, con le stesse modalità dell'elezione
dei rappresentanti degli studenti nel consiglio d'istituto. La consulta
deve designare i rappresentanti degli studenti nell'organo provinciale di
garanzia previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. La consulta
deve dotarsi di un regolamento ed eleggere un presidente ed un consiglio
di presidenza. I componenti del consiglio di presidenza che hanno terminato
il curricolo scolastico o che non sono stati rieletti dal proprio istituto
possono essere nominati dalla consulta consulenti per non più di
un anno scolastico. Le consulte possono dar vita a momenti di coordinamento
e rappresentanza a livello regionale. E' individuata una sede di coordinamento
e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale. (modifica dell'art.6)
Disposizioni finanziarie. Possono essere coperti tutti gli oneri derivanti
dalla realizzazione di attività complementari e integrative, compresi
i rimborsi spese per i partecipanti alle iniziative e per i rappresentanti
delle consulte. Una quota non inferiore al 7% dei fondi provinciali destinati
alla realizzazione delle attività previste
Aggiornamento: 24/10/2000